Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1642/1930Art. 72
Regio decreto 1642/1930

Art. 72 — Art. 33 a 44 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/72parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 72. (Art. 33 a 44 legge). Il giudice delle tutele puo' chiamare innanzi a se' le persone che crede necessario di interrogare. Esse sono citate dagli ufficiali giudiziari del tribunale o della pretura con le forme ordinarie dei testimoni; nei casi urgenti sono chiamate anche verbalmente e possono presentarsi spontaneamente. Le persone citate, ove non compariscano, incorrono nelle penalita' previste, dalle disposizioni vigenti, per i testimoni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 71 Art. 73 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.