Regio decreto 1642/1930
Art. 74 — Art. 33 a 44 legge
Art. 74. (Art. 33 a 44 legge). Il giudice puo' richiedere il pubblico ministero e i pretori, compresi quelli del luogo di sua residenza, per le indagini, per le visite, le informazioni, le proposte e i pareri. Per gli atti da compiere fuori del territorio della Provincia, richiede i giudici delle tutele o il pubblico ministero o i pretori dei luoghi rispettivi.
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