Regio decreto 1642/1930
Art. 35 — Art. 12 lett. b
Art. 35. (Art. 12 lett. b) e 15 lett. b) legge). Soltanto in via eccezionale, per comprovate speciali ragioni nell'interesse dell'assistenza degli orfani di guerra, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono concedere sovvenzioni per ampliamenti e maggiori attrezzature di impianti esistenti. Nel provvedere al riguardo, i Comitati devono tenere particolare conto del periodo di tempo in cui, in relazione alla forma di assistenza esercitata dall'ente richiedente ed alle condizioni medie, di eta' degli orfani di guerra, sia possibile di far fruire gli orfani medesimi del relativo beneficio, e devono, soprattutto, accertare la possibilita' di avvalersi di altre istituzioni in funzione, per le contingenti esigenze dell'assistenza anzidetta.
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