Regio decreto 1642/1930
Art. 34 — Art. 12 lett. b
Art. 34. (Art. 12 lett. b) e art. 15 lett. b) legge). Le sovvenzioni, da parte dei Comitati provinciali, agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra, e da parte del Comitato nazionale agli enti predetti ed agli altri enti che pure si occupano dell'indicata assistenza, sono concesse, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, per mettere gli enti stessi in grado di sopperire a spese necessarie ed indilazionabili, per il proprio normale funzionamento, alle quali non possano far fronte con le rispettive ordinarie risorse. Alle relative istanze, se presentate da enti cui non incomba l'obbligo di sottoporre annualmente i propri bilanci all'approvazione dell'Opera, devono essere uniti il bilancio preventivo per l'anno in corso, ed una particolareggiata relazione sulle condizioni finanziarie e patrimoniali, sul funzionamento e sui relativi bisogni in rapporto agli accertamenti del precedente esercizio. Nel provvedere sulle istanze stesse, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali devono tener conto, anzitutto, anche per la graduazione del contributo, dei fini dell'ente, se, cioe', siano diretti esclusivamente o principalmente ovvero solo parzialmente all'assistenza degli orfani di guerra, e devono tener conto, altresi', dell'effettivo numero di orfani di guerra assistiti durante l'anno in corso, della importanza delle forme di assistenza esercitate, del rispettivo costo e dei mezzi, gia' disponibili al riguardo, considerata la situazione complessiva dell'ente. Le concessioni non possono avere carattere continuativo, ne' costituire titolo per ulteriori sovvenzioni, ed i Comitati hanno facolta' di subordinarle a speciali condizioni.
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