Regio decreto 1642/1930
Art. 36 — Art. 12 lett. b
Art. 36. (Art. 12 lett. b) e art. 15 lett. b) legge). Sono escluse le concessioni di sovvenzioni, per nuovi impianti, in favore di enti che non si occupino esclusivamente della assistenza degli orfani di guerra, a meno che le concessioni stesse non trovino corrispettivo in spese che, in rapporto all'esercizio di tali impianti, gli enti richiedenti si assumano, mediante formali convenzioni, di erogare, annualmente, a proprio carico, in favore di un determinato numero di orfani di guerra, e delle spese medesime sia accertata la rispondenza ad effettivi bisogni degli orfani. Nel caso di enti che abbiano il fine esclusivo dell'assistenza anzidetta, le concessioni del genere sono consentite ove il Comitato nazionale, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Capo del Governo, od il Comitato provinciale con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Comitato nazionale, riconosca, enunciandone i motivi, l'assoluta imprescindibile necessita' del nuovo impianto.
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