Regio decreto 1642/1930
Art. 30 — Art. 19 legge
Art. 30. (Art. 19 legge). Il podesta', qualora adotti provvedimenti di urgenza in favore di orfani di guerra, ai sensi dell'art. 19, comma ultimo della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve immediatamente informarne, oltre la Commissione comunale di vigilanza, il Comitato provinciale, anche per il rimborso, da parte di quest'ultimo, delle eventuali spese.
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