Regio decreto 1642/1930
Art. 29 — Art. 18 e 19 legge
Art. 29. (Art. 18 e 19 legge). La Commissione comunale di vigilanza ha sede presso l'ufficio municipale. Le nomine dei membri della Commissione sono stabilite dal Comitato provinciale, sentito il podesta' del Comune, presidente della Commissione stessa. Su conforme parere del podesta', uno dei membri della Commissione puo' essere nominato vice-presidente, con l'incarico di sostituire il presidente nel caso di assenza od impedimento. E' in facolta' del Comitato provinciale di stabilire un limite di durata delle nomine predette. La Commissione si riunisce normalmente una volta al mese. Nessuna gestione patrimoniale e' consentita alla Commissione. Qualunque fondo ad essa eventualmente versato, per l'assistenza degli orfani di guerra, deve essere subito rimesso al Comitato provinciale, salvo a questo di stabilirne l'impiego, tenuto conto della volonta' degli oblatori e delle proposte della Commissione. Il Comitato provinciale si avvale, di regola, della Commissione comunale per la trasmissione al rappresentante legale dell'orfano delle sovvenzioni, disposte a favore dell'orfano stesso, e per la sorveglianza sull'impiego di dette sovvenzioni.
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