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Regio decreto 1642/1930

Art. 31 — Art. 24 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/31parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 31. (Art. 24 legge). Il segretario del Comune, previa autorizzazione del podesta', puo' delegare ad altro funzionario del Comune medesimo il compito di assistere la Commissione di vigilanza nella esplicazione delle funzioni ad essa demandate dalla legge 26 luglio 1929 n. 1397 e dal presente regolamento. Spetta, in particolare, al segretario, od al funzionario delegato, la responsabilita' della formazione e dell'aggiornamento, in base alle prescritte norme, dello schedario anagrafico e degli elenchi degli orfani di guerra e degli equiparati, residenti nel Comune, nonche' del tempestivo invio a chi di ragione delle comunicazioni relative a detti atti.

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