Regio decreto 1642/1930
Art. 24 — Art. 24 legge
Art. 24. (Art. 24 legge). Il capo dell'ufficio di segreteria del Comitato nazionale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Comitato stesso e della rispettiva Giunta esecutiva, e ne compila e controfirma i verbali; ha la generale direzione dei servizi amministrativi e tecnici; risponde del loro andamento al presidente; cura, in particolare, che siano tenuti al corrente registri ed elenchi prescritti dalla legge e dal presente regolamento; adempie, infine, a tutti gli incarichi affidatigli dal Comitato, dalla Giunta esecutiva e dal Presidente. Le norme, di cui al precedente comma, si applicano al capo dell'ufficio di segreteria del Comitato provinciale. Spetta, altresi', al capo medesimo, di rilasciare, su richiesta, ricevuta di istanze, ricorsi, e documenti presentati al Comitato provinciale, curando che tali atti siano debitamente registrati, e di tenere ordinati ed aggiornati lo schedario anagrafico e gli elenchi generale e speciali degli orfani di guerra e degli equiparati, della Provincia, con le distinzioni ed indicazioni prescritte dagli articoli 5 ed 8 del presente regolamento, e dal Comitato nazionale con le norme di cui allo stesso art. 5.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.