Regio decreto 1642/1930
Art. 25 — Art. 24 legge
Art. 25. (Art. 24 legge). Per i relativi servizi nella sede centrale, l'Opera puo' assumere, temporaneamente, personale subalterno avventizio, nel numero strettamente necessario, scegliendolo, a preferenza, fra gli orfani di guerra. La relativa retribuzione mensile, in misura non superiore a quella dell'analogo personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, grava sui fondi a disposizione dell'Opera.
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