Regio decreto 1642/1930
Art. 23 — Art. 11 a 17 legge
Art. 23. (Art. 11 a 17 legge). Per scopi di propaganda, e per lo studio preliminare di particolari questioni relative alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono costituire apposite Commissioni, chiamando a farne parte anche membri ad essi estranei. La nomina dei membri delle Commissioni puo' essere deferita dal Comitato al suo presidente. Le funzioni dei componenti le Commissioni sono gratuite.
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