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Regio decreto 1642/1930

Art. 130 — Art. 69 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/130parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 130. (Art. 69 legge). Per le franchigie ferroviarie agli orfani di guerra minorenni od interdetti di mente, ed alle persone di accompagnamento, si applicano, sino a tutta la durata dell'assistenza agli orfani stessi, le disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1916. Per le esenzioni, in favore degli orfani di guerra, dalle tasse scolastiche per gli istituti medi di istruzione di ogni tipo e grado, si applicano, sino a tutta la durata dell'assistenza degli orfani medesimi, le disposizioni del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653. La condizione di orfano di guerra costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito scolastico e di disagiate condizioni economiche, nelle sovvenzioni che le Casse scolastiche, istituite presso ogni Universita' o istituto superiore di studi, concedono, a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per mettere in grado di far fronte al pagamento di tasse, sopratasse e contributi scolastici. Gli istituti di istruzione di qualsiasi grado rilasciano in carta libera, ed in esenzione da ogni diritto, i certificati di iscrizione, promozione e proscioglimento, chiesti, nell'interesse degli orfani di guerra, per conseguimento di borse di studio e per ragioni di lavoro.

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