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Regio decreto 1642/1930

Art. 129 — Art. 64 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/129parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 129. (Art. 64 legge). Sulle proposte per assegnazioni di medaglie e di diplomi ili benemerenza, deve essere sentito, preliminarmente, il parere del Prefetto e del Comitato provinciale, del Governatore della Colonia, o del capo della rappresentanza all'estero, nella cui rispettiva giurisdizione gli enti o le persone interessati abbiano svolto esclusivamente o principalmente la particolare attivita' a vantaggio degli orfani di guerra. Il Comitato nazionale puo' delegare ad una speciale Commissione, scelta nel proprio seno, l'esame e le deliberazioni in merito alle assegnazioni anzidette.

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