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Regio decreto 1642/1930

Art. 131 — Art. 69 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/131parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 131. (Art. 69 legge). Per l'accertamento della qualita' di orfani in dipendenza di altre guerre, agli effetti della estensione, stabilita dalla legge 13 dicembre 1925, n. 2409, delle provvidenze a favore degli orfani della guerra nazionale 1915-1918, il Comitato provinciale dell'Opera tiene conto principalmente dei provvedimenti adottati, dai competenti organi, ai fini della liquidazione di pensione per cause dipendenti dalle guerre predette. L'indicata estensione e applicabile a quelli, tra gli orfani, il cui genitore risulti morto entro la data di attuazione della citata legge 13 dicembre 1925, od il cui genitore sia morto o venga a perire posteriormente alla data predetta, purche' concepiti prima del fatto di guerra, verificatosi entro la data medesima, che ha prodotto od aggravato la lesione od infermita' determinante la morte del genitore. Per l'assistenza degli orfani delle guerre italo-turca e libica, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra si avvale d'ordinario, dell'Opera nazionale «Emanuele Filiberto di Savoia» per soccorsi agli orfani dei militari caduti in Libia, istituita con R. decreto 25 settembre 1913, n. 1181, la quale, ai fini dell'assistenza medesima, e' considerata quale ente collegato con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

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