Regio decreto 1642/1930
Art. 124 — Art. 2 comma 1°, 12 lett. b
Art. 124. (Art. 2 comma 1°, 12 lett. b), 15 lett. b), e 25 legge). Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli che, avendo per fine esclusivo o principale l'assistenza degli orfani di guerra e non essendo riconosciuti giuridicamente, risultino, tuttavia, idonei, ai sensi dell'art. 25 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ad esercitare l'assistenza stessa, possono essere autorizzati, in via eccezionale, a promuovere ed organizzare iniziative per raccolta di fondi in proprio favore. Essi devono presentare la relativa richiesta al Prefetto della Provincia in cui hanno la sede principale, unendovi, a corredo, oltre il piano di organizzazione dell'iniziativa, compilato a norma dell'art. 49, comma 2°, del presente regolamento, una relazione illustrativa degli speciali motivi che possano giustificare la deroga alle disposizioni del predetto art. 49, comma 1°, ed indicativa dei concreti modi di impiego, in favore degli orfani di guerra, dei fondi che saranno raccolti. Il Prefetto provvede sulla richiesta, previo nulla osta da parte del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale od il Comitato provinciale nei casi, rispettivamente, di enti che si occupano dell'assistenza degli orfani di guerra di piu' Provincie o di tutto il Regno ovvero di una sola Provincia. E' vietata la raccolta di somme, sotto qualsiasi forma, in favore degli orfani di guerra, da parte di enti diversi da quelli indicati nel precedente comma 1°. I trasgressori alle norme di cui ai precedenti commi ed all'art. 49, comma 1°, del presente regolamento, sono deferiti all'autorita' giudiziaria, in relazione alle vigenti disposizioni sulla pubblica sicurezza.
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