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Regio decreto 1642/1930

Art. 125 — Art. 2 comma 1°, 25 e 27 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/125parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 125. (Art. 2 comma 1°, 25 e 27 legge). Gli enti collegati con l'Opera nazionale, gli altri enti giuridicamente riconosciuti che, parzialmente, ed in qualsiasi forma, provvedano alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra, e quelli che all'esercizio dell'assistenza stessa siano riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 25 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, devono comunicare, alla fine di ciascun bimestre, un prospetto nominativo degli orfani di guerra, comunque assistiti, al Comitato provinciale dell'Opera, nel cui elenco generale gli orfani medesimi risultino iscritti. Dal prospetto stesso devono risultare la forma di assistenza esercitata, e gli impegni assunti per la eventuale prosecuzione di essa. L'inosservanza delle norme, di cui ai precedenti commi, costituisce grave motivo per l'adozione, a carico delle Amministrazioni degli enti predetti, dei provvedimenti previsti dall'art. 27 della citata legge e da quelli del presente regolamento, che ad esso si collegano.

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