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Regio decreto 1642/1930

Art. 123 — Art. 25 e 27 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/123parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 123. (Art. 25 e 27 legge). Gli enti riconosciuti idonei all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 25 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e che dell'assistenza stessa si occupano in modo esclusivo o principale, devono presentare, entro il mese di maggio, al Comitato provinciale dell'Opera, nella cui giurisdizione hanno la propria sede, una relazione morale e finanziaria sui risultati dell'esercizio scaduto, indicando anche lo stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio medesimo. Il Comitato provinciale dell'Opera puo' disporre, in ogni tempo, la ispezione, da parte del suo membro incaricato di funzioni ispettive, degli uffici e degli atti degli enti anzidetti, e puo' procedere, per gravi motivi, alla revoca del riconoscimento di idoneita'. Contro il provvedimento di revoca, l'ente interessato puo' ricorrere al Prefetto della Provincia la cui decisione ha carattere definitivo.

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