Regio decreto 1642/1930
Art. 122 — Art. 2 comma 1°, e 27 legge
Art. 122. (Art. 2 comma 1°, e 27 legge). Allo scioglimento delle Amministrazioni degli enti collegati con l'Opera nazionale si procede quando le Amministrazioni stesse, dopo esservi state invitate, nella rispettiva competenza, dagli organi dell'Opera nazionale, persistano a non conformarsi alle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, od alle prescrizioni di massima emanate dalle autorita' competenti, o comunque pregiudichino gli interessi dell'ente. Lo scioglimento e' disposto, rispettivamente, con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale, ovvero con decreto del Prefetto, sentito il Comitato provinciale dell'Opera, secondo che detti enti rivolgano i loro fini agli orfani di guerra di piu' Provincie o di tutto il Regno, ovvero di una sola Provincia, ed i relativi provvedimenti hanno carattere definitivo.
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