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Regio decreto 1642/1930

Art. 121 — Art. 2 comma 1°, e 27 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/121parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 121. (Art. 2 comma 1°, e 27 legge). I provvedimenti degli enti collegati con l'Opera nazionale, contenenti violazioni di norme legislative, regolamentari e statutarie, possono essere annullati, in qualunque tempo, su denuncia od anche d'ufficio, dal Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera ed il Consiglio di Stato. I provvedimenti del Capo del Governo hanno carattere definitivo.

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