Regio decreto 1642/1930
Art. 121 — Art. 2 comma 1°, e 27 legge
Art. 121. (Art. 2 comma 1°, e 27 legge). I provvedimenti degli enti collegati con l'Opera nazionale, contenenti violazioni di norme legislative, regolamentari e statutarie, possono essere annullati, in qualunque tempo, su denuncia od anche d'ufficio, dal Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera ed il Consiglio di Stato. I provvedimenti del Capo del Governo hanno carattere definitivo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.