Regio decreto 1642/1930
Art. 116 — Art. 2 comma 1°, e 27 legge
Art. 116. (Art. 2 comma 1°, e 27 legge). Il servizio di riscossione e di tesoreria degli enti collegati con l'opera nazionale, deve essere preferibilmente affidato ad un Istituto di credito. Il servizio stesso e' disciplinato con apposite norme da stabilirsi dai Consigli di amministrazione: questi determinano l'ammontare e le modalita' della cauzione che il tesoriere e' tenuto a prestare. Il tesoriere che cessa dalla funzione, per ottenere lo svincolo della cauzione, deve giustificare che l'ultimo conto finanziario e' stato approvato e che ha eseguito il versamento del saldo di' ogni suo debito.
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