Regio decreto 1642/1930
Art. 117 — Art. 2 comma 1°, e 27 legge
Art. 117. (Art. 2 comma 1°, e 27 legge). Le disposizioni dell'art. 43 del presente regolamento, relative alla erogazione di cespiti patrimoniali, sono applicabili agli enti collegati con l'Opera nazionale. Le disposizioni del successivo art. 44, relative alla cessione di istituti di ricovero, sono applicabili a quelli, fra gli enti anzidetti, che si propongono lo scopo esclusivo della assistenza degli orfani di guerra.
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