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Regio decreto 1642/1930

Art. 115 — Art. 2 comma 1°, e 27 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/115parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 115. (Art. 2 comma 1°, e 27 legge). I Consigli di amministrazione degli enti, collegati con l'Opera nazionale, deliberano il proprio bilancio di previsione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e lo rimettono, per l'approvazione, al competente organo dell'Opera nazionale, entro il mese di ottobre. Entro il mese di aprile, deliberano il conto consuntivo della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, ed entro il mese successivo lo rimettono, per l'approvazione, all'organo predetto. Per la formazione e documentazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la contabilita', si applicano agli enti collegati con l'Opera le disposizioni di cui agli articoli 56, 57, 58 e 59 del presente regolamento, riguardanti i Comitati provinciali dell'Opera.

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