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Regio decreto 1642/1930

Art. 114 — Art. 2 comma 1°, e 27 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/114parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 114. (Art. 2 comma 1°, e 27 legge). L'esercizio finanziario degli enti collegati con l'Opera nazionale comincia col 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre.

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