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Regio decreto 1642/1930

Art. 113 — Art. 2 comma 1°, 15 lett. i

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/113parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 113. (Art. 2 comma 1°, 15 lett. i), 27 e 39 legge). Ciascun ente, collegato con l'Opera nazionale, deve avere un archivio, nel quale sono tenuti, secondo le rispettive attribuzioni, i seguenti registri ed atti: a) protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa, economica e contabile; b) registro cronologico delle deliberazioni; c) registro nominativo degli orfani di guerra, in favore dei quali l'ente svolge la propria azione, e distinti fascicoli personali, riguardanti gli orfani stessi, dai quali devono risultare: 1° le complete generalita' dell'orfano; 2° la persona o l'istituto presso cui e' collocato; 3° tutte le altre notizie riguardanti l'educazione, l'istruzione e l'esercizio professionale dell'orfano stesso; d) registro delle tutele, colla indicazione degli orfani sottoposti alla tutela dell'ente, e della data del provvedimento del Comitato provinciale dell'Opera nazionale o del giudice delle tutele che delegano od incaricano l'ente della tutela dell'orfano; e) un inventario dei beni patrimoniali ed uno stato dei diritti ed oneri, compilato ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento. Quando nello statuto o regolamento speciale dell'ente non sia esplicitamente indicato il segretario o l'impiegato particolarmente responsabile verso l'Amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio, l'Amministrazione stessa ne deve fare designazione con apposita deliberazione, da comunicarsi, rispettivamente, al Comitato nazionale od a quello provinciale dell'Opera, secondo che trattisi di ente a carattere regionale o nazionale, ovvero a carattere locale.

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