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Regio decreto 1642/1930

Art. 104 — Art. 1 comma 3°, 9, 30 a 32 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/104parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 104. (Art. 1 comma 3°, 9, 30 a 32 legge). I Segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli all'estero provvedono alla formazione degli schedari anagrafici e degli elenchi degli orfani di guerra ed equiparati, residenti nei territori di rispettiva giurisdizione, attenendosi alle norme, in quanto applicabili, di cui al capo I del presente regolamento. Per i ricorsi al Comitato nazionale contro i provvedimenti dei Segretari generali e dei Regi consoli, si osservano le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento.

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