Regio decreto 1642/1930
Art. 104 — Art. 1 comma 3°, 9, 30 a 32 legge
Art. 104. (Art. 1 comma 3°, 9, 30 a 32 legge). I Segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli all'estero provvedono alla formazione degli schedari anagrafici e degli elenchi degli orfani di guerra ed equiparati, residenti nei territori di rispettiva giurisdizione, attenendosi alle norme, in quanto applicabili, di cui al capo I del presente regolamento. Per i ricorsi al Comitato nazionale contro i provvedimenti dei Segretari generali e dei Regi consoli, si osservano le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento.
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