Regio decreto 1642/1930
Art. 103 — Art. 58 a 63 legge
Art. 103. (Art. 58 a 63 legge). Nei casi non previsti dal presente regolamento, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli orfani di guerra, presso aziende private, si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, sul collocamento degli invalidi di guerra.
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