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Regio decreto 1642/1930

Art. 105 — Art. 1 comma 3°, 30 a 32 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/105parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 105. (Art. 1 comma 3°, 30 a 32 legge). I Segretari generali ed i Regi consoli stabiliscono i modi di composizione dei Comitati di notabilita', di cui all'art. 30 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, determinando anche il limite di durata delle nomine dei componenti. Ai Comitati predetti spettano soltanto funzioni consultive, salvi particolari compiti che i Segretari generali ed i Regi consoli ritengano di affidare a singoli membri di essi. E' in facolta' dei Segretari generali e dei Regi consoli di costituire, nei centri maggiormente importanti della rispettiva giurisdizione, Commissioni di notabilita' locali, con le medesime funzioni delle Commissioni comunali di vigilanza, nel Regno. Per la nomina e revoca dei componenti i Comitati e le Commissioni, i Segretari generali ed i Regi consoli si attengono alle disposizioni, in quanto applicabili, degli articoli 17 comma 1° e 2°, e 66 del presente regolamento. Alle adunanze dei Comitati di notabilita' nelle Colonie e' chiamato ad assistere il giudice delle tutele del luogo.

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