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Regio decreto 1642/1930

Art. 102 — Art. 58 a 63 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/102parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 102. (Art. 58 a 63 legge). Per la trattazione degli affari relativi al collocamento obbligatorio degli orfani di guerra, presso aziende private, e' chiamato a far parte del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e della sua Giunta esecutiva il rappresentante dei datori di lavoro, nominato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1925, n. 2151, quale membro del Consiglio di rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per la trattazione degli affari relativi al collocamento degli invalidi stessi. I delegati delle Associazioni nazionali delle famiglie dei Caduti in guerra e degli invalidi di guerra presso il Comitato provinciale anzidetto, ove non siano stati gia' scelti quali membri della rispettiva Giunta esecutiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono chiamati a far parte della Giunta stessa per la trattazione dei suindicati affari.

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