Regio decreto 726/1930
Art. 12 — Presso la Scuola di applicazione di cavalleria si effettuano inoltre i seguenti corsi: a) corsi complementari…
Art. 12. Presso la Scuola di applicazione di cavalleria si effettuano inoltre i seguenti corsi: a) corsi complementari di equitazione da campagna (distaccamento di Tor di Quinto); b) corsi di applicazione per i tenenti veterinari in servizio permanente di nuova nomina; c) corsi per allievi ufficiali di cavalleria di complemento; d) corsi per allievi ufficiali veterinari di complemento; e) corsi per allievi sottufficiali di cavalleria; f) corsi speciali per sottufficiali e per graduati di truppa e corsi di mascalcia.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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