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Regio decreto 726/1930

Art. 12 — Presso la Scuola di applicazione di cavalleria si effettuano inoltre i seguenti corsi: a) corsi complementari…

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/12parte di Regio decreto 726/1930
Art. 12. Presso la Scuola di applicazione di cavalleria si effettuano inoltre i seguenti corsi: a) corsi complementari di equitazione da campagna (distaccamento di Tor di Quinto); b) corsi di applicazione per i tenenti veterinari in servizio permanente di nuova nomina; c) corsi per allievi ufficiali di cavalleria di complemento; d) corsi per allievi ufficiali veterinari di complemento; e) corsi per allievi sottufficiali di cavalleria; f) corsi speciali per sottufficiali e per graduati di truppa e corsi di mascalcia.

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