Regio decreto 726/1930
Art. 11 — I corsi di applicazione, per gli ufficiali delle armi combattenti, si svolgono presso le Scuole di applicazio…
Art. 11. I corsi di applicazione, per gli ufficiali delle armi combattenti, si svolgono presso le Scuole di applicazione di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio. I corsi tecnico-professionali per i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai corsi speciali, si svolgono presso la stessa Scuola di applicazione di artiglieria e genio; quelli per i sottotenenti dei carabinieri, presso la Scuola centrale carabinieri Reali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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