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Regio decreto 726/1930

Art. 11 — I corsi di applicazione, per gli ufficiali delle armi combattenti, si svolgono presso le Scuole di applicazio…

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/11parte di Regio decreto 726/1930
Art. 11. I corsi di applicazione, per gli ufficiali delle armi combattenti, si svolgono presso le Scuole di applicazione di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio. I corsi tecnico-professionali per i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai corsi speciali, si svolgono presso la stessa Scuola di applicazione di artiglieria e genio; quelli per i sottotenenti dei carabinieri, presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

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