Regio decreto 726/1930
Art. 13 — I corsi superiori tecnici, di cui all'art
Art. 13. I corsi superiori tecnici, di cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, comprendono studi scientifici e pratiche applicazioni. Detti corsi hanno durata non superiore a due anni e si svolgono in base a modalita' ed a programmi stabiliti da particolari disposizioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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