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Regio decreto 726/1930

Art. 13 — I corsi superiori tecnici, di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/13parte di Regio decreto 726/1930
Art. 13. I corsi superiori tecnici, di cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, comprendono studi scientifici e pratiche applicazioni. Detti corsi hanno durata non superiore a due anni e si svolgono in base a modalita' ed a programmi stabiliti da particolari disposizioni.

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