Regio decreto 967/1929
Art. 47 — Art. 6 della legge 4 maggio 1898, n. 169
Art. 47. (Art. 6 della legge 4 maggio 1898, n. 169). I Monti di pieta' sono autorizzati a valersi per tutte le operazioni indistintamente di riscossione e pagamento, di tesorieri e cassieri propri i quali dovranno prestare cauzione in denaro, titoli di Debito pubblico dello Stato, o da esso garantiti, al valore di Borsa del giorno in cui la cauzione e' prestata. In via d'eccezione potra' ammettersi che sia prestata mediante prima ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno di meta' la somma fissata per cauzione. Nello stesso modo dovranno prestare cauzione gli stimatori e i custodi dei pegni. Quando il valore di Borsa dei titoli di che sopra sia ribassato di un decimo, chi li ha dati in cauzione dovra' prestare un supplemento corrispondente al montare dell'intero ribasso.
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