Regio decreto 967/1929
Art. 46 — Art. 5 della legge 4 maggio 1898, n. 169
Art. 46. (Art. 5 della legge 4 maggio 1898, n. 169). Nell'inventario dei Monti di pieta' non e' obbligatoria la descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali che si riferiscono all'azienda del pegno.
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