Regio decreto 967/1929
Art. 48 — Art. 28 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª
Art. 48. (Art. 28 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª). Nessun istituto che non sia regolato ai termini del presente testo unico, puo' assumere il titolo di Cassa di risparmio ancorche' eserciti talune delle operazioni da esso attribuite alle Casse di risparmio.
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