Regio decreto 967/1929
Art. 45 — (Art
Art. 45. (Art. 2, 10, 13 e 14 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108). Gli enti suddetti debbono promuovere la loro iscrizione nell'albo delle aziende di credito istituito presso il Ministero delle finanze ed altresi' comunicare le situazioni periodiche ed il bilancio annuale al direttore dell'Istituto d'emissione del capoluogo di Provincia nel cui territorio hanno sede.
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