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Regio decreto 967/1929

Art. 42 — Art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/42parte di Regio decreto 967/1929
Art. 42. (Art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª); art. 2 della legge 17 luglio 1898, n. 311; art. 11 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda di uno degli enti indicati all'art. 1 o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarita' nell'amministrazione, il Ministero dell'economia nazionale ha facolta' di promuovere, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente interessato. All'atto dello scioglimento del Consiglio di amministrazione di uno degli enti suddetti e' nominato un commissario Regio, il quale provvede nel termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico dell'ente stesso. In casi di urgenza il Ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, ha facolta' di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione in carica e di affidare temporaneamente la gestione degli enti di cui sopra ad un commissario straordinario, fino all'insediamento del commissario Regio o alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. Per i Monti di pieta' di prima categoria i provvedimenti Stabiliti nel presente articolo saranno adottati dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello dell'interno.

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