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Regio decreto 967/1929

Art. 43 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/43parte di Regio decreto 967/1929
Art. 43. (Art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 9 della legge 4 maggio 1898, n. 169; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per una somma non minore della meta' del patrimonio, quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero dell'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, puo' promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'istituto, salvo il caso in cui le persone o gli enti che lo istituirono ricostituiscano, nel termine un mese dall'avvenuto accertamento, un capitale sufficiente per che l'istituto possa riprendere e continuare regolarmente le operazioni a forma del proprio statuto. I liquidatori sono nominati dal Ministero e la liquidazione ha luogo con le norme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle societa' anonime. Per i Monti di pieta' di prima categoria i provvedimenti Stabiliti nel presente articolo saranno adottati dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero dell'interno. Il capitale netto disponibile a liquidazione compiuta, ove non sia possibile la ricostituzione del Monte di pieta', sara' rivolto ad altri scopi di beneficenza quanto piu' e' possibile conformi alle tavole di fondazione.

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