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Regio decreto 967/1929

Art. 41 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/41parte di Regio decreto 967/1929
Art. 41. (Art. 24 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Il Ministero dell'economia nazionale e' in facolta' di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati alla Amministrazione dell'ente interessato.

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