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Regio decreto 967/1929

Art. 32 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/32parte di Regio decreto 967/1929
Art. 32. (Art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 2, secondo comma, della legge 4 maggio 1898, n. 169; art. 3 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consentiti dai rispettivi statuti. Negli statuti stessi dovra' essere stabilita la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attivita': a) dei mutui o conti correnti con ipoteca; b) degli impieghi o mutui ai Corpi morali. Per i Monti di pieta' di prima categoria, i modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio di essi e dei capitali che ricevono in deposito fruttifero, debbono essere determinati con gli statuti organici. Saranno parimenti stabilite negli statuti organici dei Monti di pieta' di prima categoria le norme per i depositi a custodia e per il servizio di cassa di altri enti morali. Sono vietate ai medesimi le operazioni aleatorie.

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