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Regio decreto 967/1929

Art. 31 — Art. 14 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/31parte di Regio decreto 967/1929
Art. 31. (Art. 14 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' di prima categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilita' e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto od in parte per risiedervi coi loro uffici e per adempiere ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'art. 34 del presente testo unico e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate. Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredita' o donazioni salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza. Il detto termine puo' essere prorogato dal Ministero dell'economia nazionale.

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