Regio decreto 967/1929
Art. 33 — (Art
Art. 33. (Art. 15 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Il fido che puo' concedersi da una singola Cassa di risparmio o da un singolo Monte di pieta' di prima categoria ad uno stesso obbligato non dovra' superare il quinto del patrimonio e delle riserve dell'ente di cui trattasi. I fidi che alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269 (11 aprile 1927), convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, eccedano il limite suindicato saranno denunziati dall'istituto interessato all'Istituto di emissione e saranno regolati entro il termine di anni tre. E' in facolta' dell'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.
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