Regio decreto 967/1929
Art. 30 — Art. 11 della legge 4 maggio 1898, n. 169
Art. 30. (Art. 11 della legge 4 maggio 1898, n. 169). Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno presso un Monte di pieta', per ottenere la restituzione, deve rimborsare il Monte della somma data a prestito e degli interessi ed accessori.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 967/1929 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.