Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 3458/1928Art. 88
Regio decreto 3458/1928

Art. 88 — Art. 7 del R. decreto 28 novembre 1915, n. 1713

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/88parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 88. (Art. 7 del R. decreto 28 novembre 1915, n. 1713). La paga giornaliera dei caporali e soldati e' ridotta alla meta' durante la punizione di prigione semplice; e' sospesa durante la punizione di prigione di rigore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 87 Art. 89 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.