Regio decreto 3458/1928
Art. 89 — §§ 101 e 102 del regolamento assegni fissi
Art. 89. (§§ 101 e 102 del regolamento assegni fissi). La paga giornaliera e' sospesa ai caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) ed agli allievi carabinieri: a) quando, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino; b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna.
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