Regio decreto 3458/1928
Art. 87 — Art. 7 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713
Art. 87. (Art. 7 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713). La paga giornaliera degli appuntati dei carabinieri e dei carabinieri e' ridotta di un sesto durante la punizione di prigione semplice, e di un terzo durante la punizione di prigione di rigore. La paga giornaliera degli allievi carabinieri, nelle condizioni di cui al comma precedente, e' rispettivamente ridotta alla meta' e sospesa.
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