Regio decreto 3458/1928
Art. 75 — Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 75. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianita' di grado oppure in base all'anzianita' di servizio se risulti piu' favorevole.
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