Regio decreto 3458/1928
Art. 76 — Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 76. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). L'anzianita' di grado e' computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento.
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