Regio decreto 3458/1928
Art. 74 — Art. 21 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 74. (Art. 21 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). L'attribuzione degli stipendi e delle paghe giornaliere ai sottufficiali ed ai militari di truppa e' fatta dai corpi interessati.
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