Regio decreto 3458/1928
Art. 62 — Art. 12, secondo comma, del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079
Art. 62. (Art. 12, secondo comma, del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079). Agli ufficiali richiamati dal congedo non competono razioni foraggio ne' indennita' cavalli. Qualora essi debbano prestare servizio a cavallo saranno forniti di cavallo di servizio e di bardatura a sella dall'Amministrazione militare.
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