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Regio decreto 3458/1928

Art. 61 — L'indennita' d'alloggio prevista dal precedente art

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Art. 61. L'indennita' d'alloggio prevista dal precedente art. 34 compete agli ufficiali dei carabinieri Reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.

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